Regolamento Arbitrale del Dipartimento Arbitrale Internazionale JPAD

Introduzione:

Il presente regolamento arbitrale è stato redatto dal Dipartimento Arbitrale Internazionale JPAD per disciplinare in modo efficiente la risoluzione delle controversie, siano esse controversie commerciali internazionali o interne.

L’arbitrato internazionale:

rappresenta oggi uno strumento rapido, efficace e neutrale per risolvere i conflitti legali derivanti da rapporti contrattuali, commerciali o civili.

Sezione 1:Ambito di Applicazione

Articolo 1 – Le parti che decidono di risolvere una controversia commerciale o civile attraverso il Dipartimento Arbitrale JPAD, accettano automaticamente l’intero regolamento arbitrale.

L’inizio del procedimento può avvenire anche su richiesta unilaterale, nel rispetto delle norme di arbitrato.

Sezione 2 – Definizioni

Articolo 2 – _Dipartimento Arbitrale:_ il Dipartimento Arbitrale Internazionale JPAD, ente specializzato in arbitrato internazionale.

Articolo 3 – _Arbitrato:_ processo di risoluzione delle controversie al di fuori dei tribunali statali, condotto da uno o più arbitri.

Articolo 4 – _Arbitro:_ esperti giuridici incaricati dal dipartimento arbitrale per emettere il lodo arbitrale.

Articolo 5

Parti in causa:_ persone fisiche o giuridiche coinvolte nella controversia.

Articolo 6

Arbitrato interno:_ se non vi sono elementi di internazionalità, la procedura è considerata nazionale.

Articolo 7

Arbitrato internazionale:_ si verifica quando almeno una parte ha cittadinanza straniera, oppure quando ricorrono i criteri stabiliti dalle normative UNCITRAL o dalla Convenzione di New York.

Articolo 8

Controversie Commerciali Internazionali:_ includono attività come compravendita internazionale, trasporto, assicurazioni, consulenze, licenze, franchising, appalti e proprietà intellettuale.

Articolo 9:

Accordo Arbitrale:_ documento che stabilisce l’intento delle parti di ricorrere all’arbitrato internazionale o interno in caso di disputa.

Articolo 10 :

Lodo Arbitrale: decisione finale o provvisoria emessa dal collegio arbitrale, vincolante per le parti.

Articolo 11 :

Notifiche:_ invio ufficiale di atti tramite posta, email, fax o altri mezzi riconosciuti.

Articolo 12

Domanda di Arbitrato:_ modulo formale da compilare per avviare il processo arbitrale presso il Dipartimento Arbitrale Internazionale JPAD.

Sezione 3 – Organizzazione Amministrativa

Articolo 13

Direzione del Dipartimento:_ Il Direttore del Dipartimento Arbitrale ha potere di: – Applicare il regolamento arbitrale; – Gestire l’intera procedura di arbitrato internazionale; – Valutare la validità dell’accordo arbitrale; – Nominare il collegio arbitrale e sovrintendere alla redazione del lodo arbitrale; – Fissare i costi di arbitrato e le modalità di pagamento; – Comunicare con le parti durante la risoluzione delle controversie.

Articolo 14

Commissione del Dipartimento Arbitrale

a) Decidere su questioni relative all’esistenza o validità dell’accordo arbitrale, contestazioni sulla competenza del dipartimento, ricusazione o sostituzione degli arbitri, scelta della lingua dell’arbitrato e della sede arbitrale internazionale. Tali decisioni sono adottate da un comitato di tre membri selezionato dal direttore per ogni singolo caso, prima della costituzione del collegio arbitrale.

b) Esaminare e approvare la bozza del lodo arbitrale,  dell’articolo 13.

c) Proporre modifiche al regolamento interno e fornire consulenze regolamentari al direttore.

d) Prendere decisioni in merito alle domande arbitrali che non sono state regolarizzate entro il termine stabilito.

Nota Bene: I membri della Commissione possono essere nominati arbitri comuni, arbitri di parte o presidente del collegio arbitrale, purché non stiano esercitando contemporaneamente funzioni decisionali all’interno del comitato di tre membri.

Articolo 15 

Numero degli Arbitri

Le parti possono scegliere liberamente, dall’elenco ufficiale degli arbitri accreditati del dipartimento, il numero di arbitri da designare.

In assenza di accordo:

Se si tratta di un arbitrato internazionale, il collegio sarà composto da tre arbitri.

Se l’arbitrato è interno, il procedimento sarà affidato a un arbitro unico.

Articolo 16

Term Sheet Arbitrale (Accordo Procedurale)

La sola nomina degli arbitri non conferisce loro competenza arbitrale; è necessario che il contenuto del term sheet arbitrale (accordo procedurale) venga formalmente accettato da entrambe le parti e dagli arbitri designati.

Articolo 17

Segreteria del Dipartimento Arbitrale

Per la gestione della corrispondenza ufficiale, l’invio delle notifiche elettroniche e cartacee e il supporto operativo al procedimento arbitrale, viene istituita una Segreteria Arbitrale sotto la supervisione del Direttore del Dipartimento Arbitrale Internazionale JPAD.

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